Polizza decennale postuma: cos’è e cosa copre

“In Italia la normativa sulle nuove costruzioni (articolo 1669 del Codice Civile) impone alle imprese di assumersi la responsabilità di vizi e difetti rilevati nei primi 10 anni di vita del fabbricato, purché questi siano denunciati dall’acquirente entro un anno dalla scoperta, senza richiedere alcun rimborso per l’intervento. Tale garanzia di legge a tutela del committente è valida tanto per gli edifici tradizionali in laterocemento, quanto per le case in legno prefabbricate.

Tale articolo sostiene infatti che: “Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.”

 

Generalmente i vizi più gravi emergono proprio nei primi 10 anni e possono riguardare problemi strutturali, crepe nei muri, macchie di umidità, carenze termo-acustiche, ma anche difetti impiantistici Attualmente è d’obbligo per il costruttore il rilascio di una garanzia assicurativa postuma decennale che tutela a tutti gli effetti l’acquirente in caso di inadempimento o contestazione da parte dell’impresa, quando ci sia stato un cambio di proprietà, o per meglio dire l’appaltatore abbia alienato per intero l’immobile con un passaggio notarile.

 

Questa norma è stata sancita per tutelare gli acquirenti di immobili da costruire, sia prima che dopo l’acquisto, e stabilisce che: “Il costruttore è obbligato a contrarre ed a consegnare all’acquirente all’atto del trasferimento della proprietà una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell’acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell’articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.”

 

Cosa copre la polizza decennale postuma

Sia in forma contrattuale che come polizza assicurativa, generalmente, questo tipo di garanzia copre: